Ogni ambiente di lavoro presenta una serie di rischi che variano a seconda della attività lavorativa svolta.
La legge prevede espressamente un sistema di prevenzione per evitare i rischi per la salute dei lavoratori mentre sono impegnati sul luogo di lavoro. Tale sistema impone all’azienda di individuare e valutare i rischi ai quali sono esposti i lavoratori; adottare le misure di sicurezza più idonee onde eliminare o comunque a contenere i rischi; informare i lavoratori sui rischi ai quali sono esposti e fornire loro adeguata formazione per l’utilizzo dei sistemi di sicurezza.
La Valutazione dei Rischi
La normativa impone al datore di lavoro (oltre che ad altri soggetti) di eliminare i pericoli connessi allo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Il primo step è quello di effettuare una attenta valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavorati impiegati in un determinato luogo ed in una determinata attività.
Per effettuare una corretta valutazione, il datore di lavoro deve:
- individuare i fattori di rischio: è possibile distinguere i rischi ordinari (connessi all’area professionale in cui il dipendente si trova a lavorare), i rischi specifici (propri del contesto in cui l’attività viene svolta) e i rischi da interferenza (che derivano dallo svolgimento di una determinata attività in un particolare contesto o luogo nel quale l’attività stessa va ad interferire con altre e diverse attività svolte nel medesimo settore);
- individuare i lavoratori esposti: ossia i lavoratori che a causa delle mansioni alle quali sono adibiti, si trovano in una situazione di maggior esposizione attuale o futura;
- calcolare l’entità delle esposizioni;
- valutare gli eventuali danni causati dall’esposizione: attraverso una stima del danno e degli effetti allo scopo di predisporre un piano per la realizzazione delle misure di prevenzione;
- verificare la presenza di materiali o sostanze che possono rivelarsi nocivi per i lavoratori;
- organizzare un piano di intervento;
- verifica l’idoneità delle misure con cadenza annuale.
Maggiori dettagli circa la Valutazione dei Rischi e i relativi obblighi in materia di Sicurezza sul Lavoro, sono disponibili su www.scuolasicurezza.it
Il Documento di Valutazione dei Rischi
Terminata la fase di valutazione, il datore di lavoro deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tale documento deve essere datato, registrato su un supporto informatico e firmato dal:
- datore di lavoro;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- medico competente (se presente).
Il documento deve contenere l’indicazione dei rischi preventivati e le misure che si intendono adottare per eliminarli o ridurli. In particolare occorre indicare:
- la relazione che analizza tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dai quali possono derivare dei danni ai lavoratori. Incaricato alla redazione della relazione è sempre il datore di lavoro;
- l’elenco degli strumenti preventivi e protettivi e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) per la tutela fisica dei lavoratori;
- la pianificazione delle misure protettive da adottare con il passare del tempo;
- l’indicazione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente eventualmente previsto;
- gli incarichi che prevedono una possibile esposizione ai rischi specifici da parte dei lavoratori dotati di comprovate competenze professionali, pregressa esperienza e adeguatamente formati,
La normativa prevede, altresì, che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro debba effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Qualora poi vengano effettuate delle variazioni del processo produttivo o della organizzazione del lavoro rilevanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, occorrerà modificare o a sostituire la precedente valutazione dei rischi e aggiornare le misure di prevenzione entro il termine di 30 giorni.
I Dispositivi di Protezione
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare un servizio di protezione e prevenzione contro i rischi, la salute e gli infortuni.
Le misure di sicurezza si distinguono in due categorie:
- i dispositivi di protezione collettiva: strumenti che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute. Tali dispositivi devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- i dispositivi di protezione individuale: le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Si pensi ad un luogo di lavoro nel quale i lavoratori vengono a contatto con dei gas tossici. In tal caso uno strumento di protezione collettiva può essere un meccanismo di aspirazione dei fumi mentre uno strumento di protezione individuale può essere una mascherina data in dotazione a ciascun lavoratore.
I dispositivi di protezione devono essere consegnati al lavoratore il quale è tenuto a:
- utilizzarli conformemente all’addestramento fornito;
- provvedere alla loro manutenzione;
- non modificarli di sua iniziativa;
- segnalare al datore di lavoro ogni difetto o malfunzionamento.
Altri Strumenti di Prevenzione
Allo scopo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la legge prevede inoltre:
- la predisposizione di misure di primo soccorso per fronteggiare gli infortuni nell’immediatezza del fatto, le emergenze e le situazioni di grave pericolo;
- la formazione costante e aggiornata dei lavoratori e dirigenti, i quali devono essere consapevoli dei rischi che devono fronteggiare e dei mezzi a disposizione per farlo;
- una costante rivalutazione dei rischi e della funzionalità delle misure;
- l’utilizzo di strumenti per la segnalazione dei rischi e dei pericoli (il cui significato va preventivamente spiegato ai lavoratori all’interno durante la formazione);
- la predisposizione di un servizio di regolare manutenzione.